Non paghi l’IMU su queste pertinenze della casa: ecco l’elenco completo che devi conoscere

La normativa italiana offre una significativa agevolazione fiscale per i proprietari della prima casa e delle sue pertinenze, consentendo, nel rispetto di precisi requisiti, la piena esenzione dal pagamento dell’IMU su determinate tipologie di immobili accessori. Questo beneficio ha una valenza rilevante sia per la gestione del patrimonio immobiliare familiare che per l’ottimizzazione fiscale dell’abitazione principale.

Definizione di pertinenze e requisiti per l’esenzione IMU

Ai sensi dell’articolo 817 del Codice Civile, si definiscono pertinenze tutti quei beni stabilmente e durevolmente destinati al servizio o all’ornamento di un’altra cosa principale, ossia dell’abitazione di residenza. In ambito fiscale, per beneficiare dell’esonero IMU, non basta che un bene accessorio sia posto nelle immediate adiacenze della casa: occorre che vi sia un collegamento funzionale e continuativo, finalizzato all’uso esclusivo dell’unità abitativa principale.

L’esenzione IMU sulle pertinenze della prima casa è concessa solo se:

  • Il proprietario ha residenza anagrafica e dimora abituale nella casa;
  • L’immobile non appartiene alle categorie catastali di “lusso” (A/1, A/8, A/9) che non danno diritto a benefici;
  • Le pertinenze sono classificate secondo le precise categorie catastali ammesse e non eccedono il numero massimo consentito.

Categorie catastali delle pertinenze esenti da IMU

Sono esenti dall’IMU le sole pertinenze accatastate in una delle seguenti categorie catastali:

  • C/2: Magazzini e locali di deposito (box, cantine, soffitte, solai);
  • C/6: Stalle, scuderie, posti auto, garage;
  • C/7: Tettoie chiuse o aperte.

La legge ammette l’esenzione per un solo immobile per ciascuna di queste categorie riconosciuto come pertinenza. Pertanto, è possibile non pagare l’IMU su:

  • Una cantina o soffitta (C/2);
  • Un box auto o garage (C/6);
  • Una tettoia (C/7);

Se si possiedono più pertinenze della stessa categoria, solo una potrà usufruire del beneficio: le successive saranno assoggettate a imposizione ordinaria.

Elenco completo delle pertinenze esenti IMU e limiti da rispettare

Di seguito viene fornito l’elenco dettagliato delle pertinenze di prima casa per cui è riconosciuta l’esenzione IMU, a patto che siano effettivamente fruite a servizio dell’abitazione principale e rispettino quanto previsto nella normativa vigente:

  • Locale magazzino, cantina o soffitta (categoria C/2): spazio spesso utilizzato per conservare oggetti personali, alimenti o materiali non in uso, destinato esclusivamente al servizio della casa di famiglia.
  • Garage, box auto, posto auto coperto o scoperto, rimessa (categoria C/6): spazio per il ricovero e la protezione dei veicoli dei membri residenti, funzionalmente collegato all’unità abitativa principale.
  • Tettoia (categoria C/7): struttura coperta, aperta o chiusa ai lati, che può essere destinata a vari usi collegati alla comodità abitativa della famiglia.

È importante sottolineare che, per ogni categoria catastale elencata, è ammessa l’esenzione solo per una pertinenza. Ciò significa che, ad esempio, se si possiedono due box auto (entrambi C/6), solo uno sarà esente da IMU, mentre l’altro dovrà essere regolarmente dichiarato e tassato.

Ulteriori limitazioni alle pertinenze esenti

  • Le pertinenze esenti non possono essere considerate come unità immobiliari distinte non collegate funzionalmente all’abitazione principale;
  • Devono essere materialmente accatastate come C/2, C/6 o C/7 presso il catasto urbano;
  • L’uso deve essere continuativo e duraturo a servizio della dimora principale (non saltuariamente);
  • È esclusa l’esenzione per pertinenze di abitazioni di lusso (categorie catastali A/1, A/8 e A/9), come precisato dalle disposizioni tributarie vigenti.

Classificazione catastale e modalità di dichiarazione per l’esenzione

Ogni pertinenza che si intende associare all’abitazione principale ai fini fiscali deve essere formalmente riconosciuta come tale e dichiarata nel Modello 730 o nella Dichiarazione dei Redditi. Nello specifico, nella compilazione del modello, occorre:

  • Segnalare l’immobile nella colonna di utilizzo con il codice “5 – Pertinenza dell’abitazione principale”;
  • Nel caso di due pertinenze della stessa categoria (ad esempio due box C/6), indicare quella non esente con il codice specifico per “casi particolari IMU”;
  • La dichiarazione richiede che siano ben specificate categoria catastale e destinazione d’uso di ciascuna pertinenza.

Affinché il Comune riconosca il diritto all’esonero, è fondamentale mantenere aggiornata la situazione anagrafica e, se necessario, presentare apposita dichiarazione IMU per comunicare variazioni rilevanti delle pertinenze.

Considerazioni finali e riferimenti normativi

L’esenzione IMU sulle pertinenze della prima casa rappresenta un rilevante vantaggio fiscale: massimizzarla richiede prudenza e rispetto dei limiti imposti dalla legge. Ecco una sintesi delle regole chiave:

  • L’esonero vale per un massimo di tre pertinenze, purché ciascuna rientri nelle diverse categorie catastali ammesse (una C/2, una C/6, una C/7);
  • Le pertinenze devono essere effettivamente a servizio dell’abitazione principale, con destinazione d’uso funzionale e durevole;
  • L’impossibilità di cumulare più pertinenze della stessa categoria all’esenzione è uno degli aspetti maggiormente verificati in sede di controllo;
  • Per qualsiasi dubbio sulla classificazione catastale si può consultare la banca dati catastale nazionale o rivolgersi al proprio consulente fiscale.

In conclusione, la normativa italiana in materia di IMU riconosce ai proprietari di abitazione principale e alle relative pertinenze (secondo l’elenco sopra esposto) una tutela fiscale significativa, ma solo ed esclusivamente rispettando i criteri di categoria catastale, uso e numero massimo previsti. La corretta classificazione e dichiarazione delle pertinenze è quindi essenziale sia per usufruire del beneficio sia per evitare spiacevoli accertamenti tributari.

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